Adeguati assetti

Vedere per tempo, decidere per tempo.

Dal 2019 ogni impresa che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, anche per rilevare per tempo i segnali di crisi. Qui trovi che cosa chiede la norma, chi ne risponde, a che cosa servono gli assetti e uno strumento per un'autovalutazione.

Il tema in breve

Che cosa sono e a che cosa servono

Che cosa chiede la legge. Il secondo comma dell'art. 2086 del codice civile, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 375 CCII), impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superarla. All'imprenditore individuale è richiesto di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie (art. 3, c. 1, CCII).

Chi ne risponde. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto dell'art. 2086 e spetta esclusivamente agli amministratori (artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c., come modificati dall'art. 377 CCII): istituire gli assetti è una responsabilità dell'organo amministrativo. Dove c'è un consiglio di amministrazione, il consiglio ne valuta l'adeguatezza e gli organi delegati curano che siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa (art. 2381 c.c.). Il collegio sindacale vigila sulla loro adeguatezza e sul loro concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).

A che cosa servono. Il Codice della crisi ne precisa lo scopo. Gli assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta; di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; di ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo e il test pratico previsti per la composizione negoziata (art. 3, c. 3, CCII).

I segnali da presidiare. La norma indica quattro segnali che, anche prima che la crisi emerga, aiutano a prevederla: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà del monte retribuzioni mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e superiori a quelli non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute, o oltre il limite degli affidamenti, da più di sessanta giorni, se pari ad almeno il cinque per cento del totale; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati oltre le soglie che ne fanno scattare le segnalazioni (art. 3, c. 4, CCII).

Adeguati a che cosa. La legge non prescrive un modello unico: l'adeguatezza si misura sulla natura e sulle dimensioni dell'impresa e, soprattutto, su ciò che gli assetti devono essere in grado di produrre. È il Codice stesso a indicarlo, rinviando agli strumenti della composizione negoziata (art. 3, c. 3, lett. c). La lista di controllo ministeriale descrive un'organizzazione adeguata: risorse chiave per condurre l'attività, un monitoraggio continuativo dell'andamento, indicatori gestionali coerenti con il modello di business, un piano di tesoreria a sei mesi o almeno una stima di entrate e uscite a tredici settimane. Il test pratico indica che cosa deve saper produrre l'assetto amministrativo e contabile: una misura attendibile del debito da servire e dei flussi disponibili al suo servizio. E un'impresa con assetti adeguati è in grado di mettere insieme in tempi brevi i documenti richiesti per accedere alla composizione negoziata (art. 17, c. 3). Nei fatti, l'adeguatezza viene giudicata a posteriori, come la capacità dell'impresa di accorgersi per tempo della crisi e di reagire.

Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2026. Riferimenti al CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; lista di controllo e test pratico nella versione del decreto dirigenziale 23 aprile 2026.

Domande ricorrenti

Le domande che ci si pone più spesso

Riguarda anche le piccole imprese?

Sì. Il dovere dell'art. 2086 c.c. vale per ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, a prescindere dalle dimensioni, e l'imprenditore individuale deve comunque adottare misure idonee (art. 3, c. 1, CCII). Cambia la misura: gli assetti sono adeguati quando sono proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Chi li istituisce e chi li controlla?

Li istituiscono gli amministratori, ai quali la gestione spetta in via esclusiva. L'organo di controllo vigila sulla loro adeguatezza e sul loro funzionamento. Quando rileva i presupposti della crisi o dell'insolvenza, lo segnala per iscritto all'organo amministrativo, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per riferire sulle iniziative intraprese (art. 25-octies CCII).

Che cosa succede se mancano?

La mancata istituzione di assetti adeguati viola un dovere degli amministratori e può fondarne la responsabilità verso la società e, nelle società a responsabilità limitata, verso i creditori sociali quando ne risulta compromessa l'integrità del patrimonio (art. 2476, c. 6, c.c.). La giurisprudenza l'ha qualificata come grave irregolarità nella gestione ai fini della denuncia al tribunale (art. 2409 c.c.), con esiti che vanno dall'ordine di adottarli fino alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario (Trib. Milano, 18 ottobre 2019; Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022; Trib. Catania, 8 febbraio 2023). Soprattutto, un'impresa senza assetti adeguati si accorge tardi delle proprie difficoltà: è il costo più concreto, e il più frequente.

Servono solo quando l'impresa è in difficoltà?

No: servono prima. Sono gli strumenti con cui l'impresa si accorge per tempo di un peggioramento, quando le alternative sono ancora ampie. Non a caso è stato osservato che la loro mancanza pesa di più in un'impresa in equilibrio, che ha le risorse per organizzarsi, che in un'impresa già in crisi (Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022). Un'impresa con buoni assetti ha già in mano, fra l'altro, le informazioni che servirebbero per valutare un eventuale percorso di risanamento (art. 3, c. 3, lett. c, CCII).

Il self-check sostituisce la verifica di un professionista?

No. Offre una prima autovalutazione, proporzionata alla dimensione dell'impresa, e indica le aree su cui intervenire. Giudicare l'adeguatezza degli assetti richiede di conoscere l'impresa: il self-check aiuta a impostare quel giudizio, non lo sostituisce.

Esiste un modello di riferimento per la verifica?

Non un modello di legge. I riferimenti più usati sono la lista di controllo del decreto dirigenziale sulla composizione negoziata, le Norme di comportamento del Collegio Sindacale del CNDCEC e le check-list operative della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti: tutti fra le fonti di questa pagina.

Strumenti

Uno strumento per l'autovalutazione

Liberamente accessibile, senza registrazione. I dati inseriti restano sul dispositivo, salvo che si chieda di essere ricontattati.

Adeguati assetti — self-check (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)

Autovalutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, con punteggio proporzionato alla dimensione dell'impresa e indicazioni operative per area. Misura le capacità di rilevazione richieste dall'art. 3 c. 3 e presidia i segnali di allerta del comma 4.

Fonti

I testi di riferimento

Le fonti ufficiali sul tema, con la data dell'ultima verifica dei collegamenti. Le altre fonti sono nella pagina Fonti e normativa.

Vigentetesto coordinato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Il testo di riferimento dell'intera materia, nella versione coordinata di Normattiva, che recepisce le modifiche successive — compreso il correttivo ter (D.Lgs. 136/2024). È il testo da citare quando conta la formulazione esatta di un articolo, anche a una data passata.

Strumenti collegati: Test pratico — perseguibilità del risanamento · Adeguati assetti — self-check (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)

Vigente23 aprile 2026

Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 — composizione negoziata

In Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, anno CXLVII, n. 10 del 31 maggio 2026

Ministero della Giustizia — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

PDF dell'intero fascicolo del Bollettino: il decreto comincia a pagina 12

Aggiorna il quadro operativo della composizione negoziata ai sensi degli artt. 5-bis, 13 e 17 CCII, come modificati dal D.Lgs. 136/2024, e sostituisce il decreto del 21 marzo 2023. È la fonte metodologica del test pratico e della check-list del piano.

Attenzione. La numerazione dei paragrafi non è più quella del decreto 2023: commenti e materiali redatti prima di giugno 2026 rinviano alla vecchia.

Dove guardare. Sezione I per il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento; Sezione II per la check-list del piano, i cui paragrafi 1 e 2 riguardano anche gli adeguati assetti; Sezione II-bis per i piani negli strumenti di regolazione della crisi; Sezione III per il protocollo di conduzione. Seguono la formazione degli esperti e la piattaforma.

Strumenti collegati: Test pratico — perseguibilità del risanamento · Adeguati assetti — self-check (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII)

Salvo diversa indicazione nella scheda, i collegamenti sono stati verificati il 26 agosto 2026.

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